On Sun, Jan 18, 2009 at 2:26 PM, Simone Cortesi <sim...@cortesi.com> wrote: >> Calma, qui si sta parlando di un nudo e crudo elenco di nomi (vabbé, >> messo in ordine alfabetico, ma non mi sembra una gran opera di ingegno); >> una carta è ben altra faccenda. > Perche'? Segue un disciplinare: chi l'ha realizzata, è solitamente una > ditta, per conto del comune/regione, e chi ci ha lavorato non ha messo > ingegno nel compilarla, ma ha osservato delle foto aeree e ha valutato > cosa stava vedendo a monitor.
Secondo il d.gls 6 maggio 1999, n. 169: "le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" godono del normale diritto d'autore. Secondo me è ragionevole che: 1. lo stradario di Bari (è un elenco alfabetico di vie) non ha comportato "scelta" (sono elencate *tutte* le vie) né "disposizione" (sono in forma tabellare semplice) e quindi non è coperto dal normale diritto d'autore 2. una CTR invece richiede "scelta" (quali oggetti mappare? non sono mappati tutti) e "disposizione" (quali dati vengono censiti di ciascun oggetto?) e quindi gode del copyright. Cito sempre da http://www.interlex.it/copyright/redolfi2.htm (avvocati): "per la maggior parte delle banche dati pubbliche (pensiamo al registro delle imprese o ai registri delle conservatorie immobiliari, o al PRA) è la stessa legge che stabilisce la tipologia di informazioni che debbono essere raccolte e le modalità di organizzazione e di accesso alle stesse. In questi casi, l'amministrazione che si fosse limitata a realizzare la banca dati ottemperando a quanto disposto dal dettato normativo, non potrebbe considerarsi autrice della stessa" -> no copyright ma anche: "Qualora l'amministrazione realizzasse la banca dati in completa autonomia potrebbe, invece, a rigore considerarsi autrice. In ragione di ciò, avrebbe il diritto di impedire la riproduzione della banca dati, una diversa disposizione o modificazione della stessa, la sua distribuzione o comunicazione al pubblico." -> sì copyright Ciò rinforza la tesi che esistano documenti "opere dell'ingegno" e altri che tali non sono. In entrambi i casi rimane comunque valida la tutela "sui generis" per le banche dati, ma anche qui: "Tale diritto, tuttavia, è riconosciuto dal decreto solo ai cittadini di uno stato membro dell'Unione europea e alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione. Non è quindi riconosciuto alle pubbliche amministrazioni." In sostanza: a. E' un'opera dell'ingegno? -> vige il copyright Non è un'opera dell'ingegno ma è comunque una banca dati? -> vedi b b. è prodotta da un cittadino o da un'impresa EU? -> vale la tutela sui generis non è prodotta da un cittadino o da un'impresa EU? -> nessuna tutela sui generis Ciao _______________________________________________ Talk-it mailing list Talk-it@openstreetmap.org http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it