Il giorno mer 5 lug 2023 alle ore 13:12 Stefano Quintarelli
<stef...@quintarelli.it> ha scritto:
> tornando all'articolo, invece, un nesso causale certo, non trattato 
> nell'articolo e' la
> deprivazione del sonno in vaste fasce di adolescenti, che impatti su umore,
> concentrazione,e cc.
>
> gli adolescenti dovrebbero dormire dalle 8.5 alle 10 ore ma ne dormono 1-2 in 
> meno; il
> cellulare e' dimostratamente un fattore che impatta su quantita' e qualita' 
> del sonno.

La qualità e quantità del sonno impatta sulla salute di tutti, non
solo di quella degli adolescenti, per cui sfugge perché una qualunque
restrizione di legge motivata su tale base dovrebbe applicarsi solo
agli adolescenti.

Ad ogni modo, il "principio di precauzione" è normato a livello
europeo e  leggendo qui (non sono sicuro sia la fonte più aggiornata)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32042
viene evidenziato che:

«Tre principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di
precauzione:

1. una valutazione scientifica la più completa possibile e la
determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza
scientifica;
2. una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali
dell'assenza di azione;
3. la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle
misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione
scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.

Inoltre, i principi generali della gestione dei rischi restano
applicabili allorché il principio di precauzione viene invocato. Si
tratta dei cinque seguenti principi:

1. la proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
2. la non discriminazione nell'applicazione delle misure;
3. la coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni
analoghe o che fanno uso di approcci analoghi;
4. l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o
dall'assenza di azione;
5. il riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.»

Mancando la "valutazione scientifica la più completa possibile e la
determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza
scientifica" e "l'esame dei vantaggi e degli oneri risultanti
dall'azione o dall'assenza di azione", direi che allo stadio attuale
sia un non invocabile in punta di diritto, prim'ancora che in punta
di... principio.

Fabio
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