2009/2/20 ZeNo <z...@baslug.org>:
> 1) Gli atti amministrativi sono esclusi dalla tutela della L. sul Diritto
> d'Autore ex art. 5, L. 633/1941. Detto questo, è chiaro che per atti si
> intende tutto, anche gli allegati e non solo il testo.

Il Legislatore ha però voluto divertirsi:
"Le disposizioni di questa legge non si applicano ai *testi* degli
atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche"

Ma perché diavolo ha sentito il bisogno di aggiungere "ai testi"? Non
bastava dire "agli atti ufficiali"?
Una registrazione audio della lettura di un atto ufficiale (ad es.
durante il dibattito in parlamento) è coperta da diritto d'autore?
O forse intendeva dire che è coperto da diritto d'autore l'atto
ufficiale, inteso come il pezzo di carta su cui è vergato - con tutti
gli svolazzi del copista e i bolli - mentre non è coperto da diritto
d'autore il contenuto dell'atto, cioè quello che c'è scritto?

Oh tu che sei un avvocato, spiegaci: questi rovelli sono stati
inventati apposta per darvi lavoro? ;-)

Ciao

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