La mia ipotesi è che il Garante consideri i due aspetti come collegati. La
finalità del trattamento determina infatti la liceità del trattamento, in
particolare quando si invoca il legittimo interesse come base giuridica. Se
la finalità è produrre in serie informazioni errate su persone fisiche,
viene meno questa base giuridica per il trattamento.

Buona giornata

Il giorno lun 3 apr 2023 alle ore 07:19 Stefano Zacchiroli <z...@upsilon.cc>
ha scritto:

> Certo. Ma questo è l'altro aspetto: quello del trattamento dei dati in
> *input* a ChatGPT, che esiste ed è potenzialmente problematico dal punto di
> vista della privacy, a prescindere dalla veridicità delle risposte date.
>
> La mia domanda era su quale sia l'impatto della falsità dell'*output* (che
> sollevavi come fattore a se stante nella mail precedente) sui profili
> giuridici di violazione della privacy.
>
> Saluti
>
> >
> >Se la produzione di quelle panzane richiede il trattamento dei dati di
> >milioni di ignari cittadini, allora sì, attrai le ire del Garante (oltre
> >che quelle dei destinatari delle tue panzane).
> >
> >>
> >> --
> >_______________
> >*Maurizio Borghi*
> >Università di Torino
> >https://www.dg.unito.it/persone/maurizio.borghi
> >Co-Director Nexa Center for Internet & Society <https://nexa.polito.it/>
> >
> >My Webex room: https://unito.webex.com/meet/maurizio.borghi
>
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> Sent from my mobile phone. Please excuse my brevity and top-posting.
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