> Quasi un anno dopo è stato ora approvato dal Senato il disegno di legge > n.1146 [1].
Alcune "disposizioni": Attualmente l'art.494 (Sostituzione di persona) del Codice Penale recita: Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. A questo ora si aggiungerà: La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale Introdotto l'art.612 quater: (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Nel Codice Civile, l'art. 2637 (Aggiottaggio), la pena minima passa da uno a due anni e la massima da cinque a sette "se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale" A. > [1] https://www.senato.it/leg/19/BGT/Testi/Ddlpres/01418921.html