> Quasi un anno dopo è stato ora approvato dal Senato il disegno di legge 
> n.1146 [1]. 

Alcune "disposizioni":
Attualmente l'art.494 (Sostituzione di persona) del Codice Penale recita:
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
recare ad altri  un  danno,  induce  taluno  in  errore,  sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o
ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita'  a  cui
la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se  il  fatto  non
costituisce  un  altro  delitto  contro  la  fede  pubblica,  con  la
reclusione fino a un anno. 

A questo ora si aggiungerà:
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso 
mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

Introdotto l'art.612 quater:
(Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di 
intelligenza artificiale) – 
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o 
altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci 
falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza 
artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.

Nel Codice Civile, l'art. 2637 (Aggiottaggio), la pena minima passa da uno a 
due anni e la massima da cinque a sette "se il fatto è commesso mediante 
l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"

A.

> [1] https://www.senato.it/leg/19/BGT/Testi/Ddlpres/01418921.html

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