Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78

23 Aprile 2024

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del 
Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della 
richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei 
regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l’introduzione 
di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare il 
rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati 
al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso. 
Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un 
lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle 
condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, 
forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione 
antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al 
Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo 
dal Parlamento Europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro 
regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il 
regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della 
intelligenza artificiale (IA).

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità 
nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le 
sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare 
l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione 
dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli 
universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per 
professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia 
penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di 
intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e 
delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di 
trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del 
dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non 
discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Inoltre, si specificano i 
principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione 
nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della 
prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce 
che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita 
democratica del Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del 
rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei 
modelli di intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità 
il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di 
discriminazione.
L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza 
pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e 
del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà 
dell’informazione.
In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi da 
parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e 
avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto 
principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della 
disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, che lo Stato e le altre 
pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di e-procurement delle 
amministrazioni pubbliche.
Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse 
dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi di 
sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle svolte per 
scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.

DISPOSIZIONI DI SETTORE
Sanità e disabilità 

1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità
L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con 
criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni 
sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere informato circa 
l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione dei sistemi di IA 
finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle 
persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve 
lasciare impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.

2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di 
intelligenza artificiale in ambito sanitario
I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati 
senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella 
realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e 
farmacologica, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di 
sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle 
finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
Lavoro

1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro
Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del 
lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per 
migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei 
lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la 
produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche 
per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, 
stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione 
del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo 
del lavoro
Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un 
Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico umano 
debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di 
intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto 
all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra 
professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative 
ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano 
essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 
Pubblica Amministrazione

Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica 
amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza dell’attività 
amministrativa dando centralità al principio dell’autodeterminazione e della 
responsabilità umana.
Attività giudiziaria 

Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito 
esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per 
l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la 
ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di 
orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la decisione 
sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e 
sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le 
cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza 
artificiale.
Cybersicurezza nazionale

L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato 
pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa 
per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE

1. Strategia nazionale
Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il 
documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando 
le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi 
economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del 
monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, 
disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e all’Agenzia 
per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l’applicazione e 
l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di AI.
AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano 
l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati 
alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla 
normativa nazionale e dell’Unione europea.

3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori 
rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle 
tecnologie di intelligenza artificiale.
Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le 
studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere 
inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso 
esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore.

4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della cybersicurezza e 
quantum computing
Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, 
nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum 
computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al 
fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese 
operanti in tali settori. Tali investimenti sono effettuati anche mediante 
l’istituzione di uno o più fondi appositamente dedicati e mediante 
coinvestimenti di altri fondi gestiti da CDP Venture Capital Sgr.
Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore

1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e 
radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di servizi 
di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il riconoscimento 
dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, 
fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato 
completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di 
intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e 
informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, 
anche in filigrana o marcatura incorporata con l’acronimo “IA” o, nel caso 
audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il 
riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l’opera o un programma 
manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele 
per i diritti e le libertà dei terzi. Le misure attuative sono definite con 
specifico regolamento dell’AGCOM.

2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio 
dell’intelligenza artificiale
Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina 
specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza 
artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali 
il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto 
d’autore.
DISCIPLINA PENALE

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego di 
sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o 
per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il 
loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o 
aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è prevista per chi, 
attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad alterare i risultati 
delle competizioni elettorali, come già avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi 
di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità, 
con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno 
ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali 
l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria 
capacità di propagazione dell’offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:

    strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati 
illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un 
adeguato sistema di sanzioni;
    una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di 
colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette 
a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per 
effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
    una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena 
diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza 
artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
    una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a 
fini di razionalizzazione complessiva del sistema.


https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501
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