la cosa più divertente (so to say) è quella dell'AI per il fascicolo sanitario: pensano di risolvere così un problema di integrazione socio-tecnica che sta sul tavolo da almeno venti anni soluzionismo velleitario: se continua così ne riparleremo ancora tra vent'anni, intanto però qualcuno ci spunterà belle commesse però devo dire che la cosa più oscena che circolava nelle prime bozze, e cioè una 'fondazione' pubblico-privata per l'AI finanziata e popolata dagli executive delle big tech, è stata stralciata G.
On Wed, 24 Apr 2024 at 16:58, Carlo Blengino <bleng...@penalistiassociati.it> wrote: > Grazie della condivisione del testo. E' sempre irritante leggere titoloni > sui media ( "l’Italia si candida a diventare il primo Paese europeo a > legiferare sul tema AI" ADNKronos -sic!) senza trovare il testo approvato > sui siti istituzionali. > > Perchè a legger il comunicato vien da pensare che siamo davvero dei > fenomeni noi in Italia, altro che AIAct: abbiamo risolto tutto. > > Ed in effetti è così: con 26 articoli abbiamo dettato definizioni, > principi, strategie; disciplinato tutti i settori (sanità, lavoro, > professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, giovani e > sport); dettato la governance e risolto i problemi di privacy e di > copyright (modificando la LdA), prevedendo anche la famosa marchiatura AI > sui contenuti generati dalle macchine; infine abbiamo dato una delega al > Governo amplissima, su tutto, con l'immancabile nuova serie di reati a > piacimento, "*per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di > sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite*". Sul punto > repressione/punizione, visto che la delega al Governo per nuovi reati era > un po' generica ("*una o più ulteriori fattispecie di reato, punite a > titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a > rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di > intelligenza artificiale*") abbiamo già approvato una aggravante per > aumentare le pene di molti delitti ed un nuovo reato in due versioni > parimenti inutili (*Illecita diffusione di contenuti generati o > manipolati con sistemi di intelligenza artificiale*), giusto per non > smentire la buona prassi di riempire le italiche galere. > > Un lavoro intenso, pieno di principi degni di La Palisse, in alcuni > passaggi incomprensibile, ma con una certezza ribadita più volte che ci > deve rassicurare: *Dall’attuazione della presente legge non devono > derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le > amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle > disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e > finanziarie disponibili a legislazione vigente."* > > Ecco, almeno non spenderemo soldi. > CB > > Il giorno mer 24 apr 2024 alle ore 14:05 Benedetto Ponti via nexa < > nexa@server-nexa.polito.it> ha scritto: > >> >> >> Inviato da Outlook per Android <https://aka.ms/AAb9ysg> >> ------------------------------ >> *From:* nexa <nexa-boun...@server-nexa.polito.it> on behalf of Daniela >> Tafani <daniela.taf...@unipi.it> >> *Sent:* Wednesday, April 24, 2024 1:31:40 PM >> *To:* nexa@server-nexa.polito.it <nexa@server-nexa.polito.it> >> *Subject:* [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di >> intelligenza artificiale (disegno di legge) >> >> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78 >> >> 23 Aprile 2024 >> >> [...] >> >> Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e >> del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione >> della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei >> regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per >> l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di >> intelligenza artificiale. >> >> Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare >> il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi >> legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego >> dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore >> che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il >> miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione >> sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio >> fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di >> legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza >> artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di >> prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi >> propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su >> un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale >> (IA). >> >> Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le >> autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di >> autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per >> adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come >> l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi >> scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli >> ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda >> anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso >> illecito dei sistemi di IA. >> Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi >> >> Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di >> intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti >> fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che >> sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione >> anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, >> robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e >> sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo >> sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia >> e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della >> conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo >> dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del >> Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della >> cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di >> intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il >> pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di >> discriminazione. >> L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire >> senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di >> espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e >> lealtà dell’informazione. >> In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi >> da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la >> produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, >> nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, >> dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede, >> che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di >> e-procurement delle amministrazioni pubbliche. >> Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse >> dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi >> di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle >> svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia. >> >> DISPOSIZIONI DI SETTORE >> Sanità e disabilità >> >> 1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di >> disabilità >> L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo >> selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo >> l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto >> dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. >> Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le >> condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità. >> L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare >> impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica. >> >> 2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi >> di intelligenza artificiale in ambito sanitario >> I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e >> privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione >> scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per >> finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante >> interesse pubblico. >> >> 3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di >> sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale >> Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto >> alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale. >> Lavoro >> >> 1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di >> lavoro >> Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo >> del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata >> per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica >> dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la >> produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. >> Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non >> discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per >> l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun >> caso essere discriminatorio. >> >> 2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel >> mondo del lavoro >> Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un >> Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA. >> Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico >> umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di >> intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto >> all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra >> professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni >> relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal >> professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, >> semplice ed esaustivo. >> Pubblica Amministrazione >> >> Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica >> amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza >> dell’attività amministrativa dando centralità al principio >> dell’autodeterminazione e della responsabilità umana. >> Attività giudiziaria >> >> Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito >> esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per >> l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la >> ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione >> di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la >> decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e >> delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza. >> Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono >> le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di >> intelligenza artificiale. >> Cybersicurezza nazionale >> >> L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato >> pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come >> risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale. >> STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE >> >> 1. Strategia nazionale >> Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il >> documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, >> coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure >> e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed >> industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente >> alle Camere. >> >> 2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale >> Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, >> disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e >> all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire >> l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione >> europea in materia di AI. >> AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano >> l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione >> finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale >> conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea. >> >> 3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale >> Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei >> lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca >> nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. >> Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le >> studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere >> inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze >> attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della >> formazione superiore. >> >> 4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della >> cybersicurezza e quantum computing >> Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di >> euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del >> quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste >> abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il >> consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti >> sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi >> appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da >> CDP Venture Capital Sgr. >> Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore >> >> 1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e >> radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale >> Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di >> servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il >> riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di >> contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto >> che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato >> dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come >> reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o >> segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con >> l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con >> tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale >> marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico, >> artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei >> terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento >> dell’AGCOM. >> >> 2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio >> dell’intelligenza artificiale >> Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina >> specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza >> artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri >> materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del >> diritto d’autore. >> DISCIPLINA PENALE >> >> Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego >> di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro >> natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o >> quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata >> difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è >> prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad >> alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in >> altre nazioni europee. >> Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con >> sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro >> genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto >> deriva un danno ingiusto. >> Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali >> l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria >> capacità di propagazione dell’offesa. >> Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere: >> >> strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti >> generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, >> supportati da un adeguato sistema di sanzioni; >> una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di >> colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, >> dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di >> compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza >> artificiale; >> una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con >> pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza >> artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa; >> una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, >> anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema. >> >> >> >> https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501 >> _______________________________________________ >> nexa mailing list >> nexa@server-nexa.polito.it >> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >> _______________________________________________ >> nexa mailing list >> nexa@server-nexa.polito.it >> https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >> > > > -- > *Avv. Carlo Blengino* > *Via Duchessa Jolanda n. 19,* > *10138 Torino (TO) - Italy* > *tel. +39 011 4474035* > Penalistiassociati.it > _______________________________________________ > nexa mailing list > nexa@server-nexa.polito.it > https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa >
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