la cosa più divertente (so to say) è quella dell'AI per il fascicolo
sanitario: pensano di risolvere così un problema di integrazione
socio-tecnica che sta sul tavolo da almeno venti anni
soluzionismo velleitario: se continua così ne riparleremo ancora tra
vent'anni, intanto però qualcuno ci spunterà belle commesse
però devo dire che la cosa più oscena che circolava nelle prime bozze, e
cioè una 'fondazione' pubblico-privata per l'AI finanziata e popolata dagli
executive delle big tech, è stata stralciata
G.



On Wed, 24 Apr 2024 at 16:58, Carlo Blengino <bleng...@penalistiassociati.it>
wrote:

> Grazie della condivisione del testo. E' sempre irritante leggere titoloni
> sui media ( "l’Italia si candida a diventare il primo Paese europeo a
> legiferare sul tema AI" ADNKronos -sic!) senza trovare il testo approvato
> sui siti istituzionali.
>
> Perchè a legger il comunicato vien da pensare che siamo davvero dei
> fenomeni noi in Italia, altro che AIAct: abbiamo risolto tutto.
>
> Ed in effetti è così: con 26 articoli abbiamo dettato definizioni,
> principi, strategie; disciplinato tutti i settori (sanità, lavoro,
> professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, giovani e
> sport); dettato la governance e risolto i problemi di privacy e di
> copyright (modificando la LdA), prevedendo anche la famosa marchiatura AI
> sui contenuti generati dalle macchine; infine abbiamo dato una delega al
> Governo amplissima, su tutto, con l'immancabile nuova serie di reati a
> piacimento, "*per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di
> sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite*". Sul punto
> repressione/punizione, visto che la delega al Governo per nuovi reati era
> un po' generica ("*una o più ulteriori fattispecie di reato, punite a
> titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a
> rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di
> intelligenza artificiale*") abbiamo già approvato una aggravante per
> aumentare le pene di molti delitti ed un nuovo reato in due versioni
> parimenti inutili (*Illecita diffusione di contenuti generati o
> manipolati con sistemi di intelligenza artificiale*), giusto per non
> smentire la buona prassi di riempire le italiche galere.
>
> Un lavoro intenso, pieno di principi degni di La Palisse, in alcuni
> passaggi incomprensibile, ma con una certezza ribadita più volte che ci
> deve rassicurare:  *Dall’attuazione della presente legge non devono
> derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le
> amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle
> disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
> finanziarie disponibili a legislazione vigente."*
>
> Ecco, almeno non spenderemo soldi.
> CB
>
> Il giorno mer 24 apr 2024 alle ore 14:05 Benedetto Ponti via nexa <
> nexa@server-nexa.polito.it> ha scritto:
>
>>
>>
>> Inviato da Outlook per Android <https://aka.ms/AAb9ysg>
>> ------------------------------
>> *From:* nexa <nexa-boun...@server-nexa.polito.it> on behalf of Daniela
>> Tafani <daniela.taf...@unipi.it>
>> *Sent:* Wednesday, April 24, 2024 1:31:40 PM
>> *To:* nexa@server-nexa.polito.it <nexa@server-nexa.polito.it>
>> *Subject:* [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di
>> intelligenza artificiale (disegno di legge)
>>
>> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
>>
>> 23 Aprile 2024
>>
>> [...]
>>
>> Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e
>> del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione
>> della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei
>> regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per
>> l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di
>> intelligenza artificiale.
>>
>> Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare
>> il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi
>> legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego
>> dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore
>> che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il
>> miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione
>> sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio
>> fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di
>> legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza
>> artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di
>> prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi
>> propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su
>> un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale
>> (IA).
>>
>> Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le
>> autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di
>> autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per
>> adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come
>> l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi
>> scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli
>> ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda
>> anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso
>> illecito dei sistemi di IA.
>> Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
>>
>> Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
>> intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti
>> fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che
>> sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione
>> anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza,
>> robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e
>> sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo
>> sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia
>> e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della
>> conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo
>> dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del
>> Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della
>> cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
>> intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il
>> pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di
>> discriminazione.
>> L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire
>> senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di
>> espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e
>> lealtà dell’informazione.
>> In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi
>> da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la
>> produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale,
>> nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato,
>> dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede,
>> che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di
>> e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
>> Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse
>> dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi
>> di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle
>> svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
>>
>> DISPOSIZIONI DI SETTORE
>> Sanità e disabilità
>>
>> 1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
>> disabilità
>> L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo
>> selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo
>> l’accesso alle prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto
>> dell’interessato ad essere informato circa l’utilizzo di tali tecnologie.
>> Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le
>> condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità.
>> L’utilizzo dei sistemi di IA in ambito sanitario deve lasciare
>> impregiudicata la spettanza della decisione alla professione medica.
>>
>> 2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi
>> di intelligenza artificiale in ambito sanitario
>> I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e
>> privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione
>> scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per
>> finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante
>> interesse pubblico.
>>
>> 3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
>> sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
>> Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto
>> alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
>> Lavoro
>>
>> 1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di
>> lavoro
>> Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo
>> del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata
>> per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica
>> dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la
>> produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
>> Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non
>> discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per
>> l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun
>> caso essere discriminatorio.
>>
>> 2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel
>> mondo del lavoro
>> Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un
>> Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
>> Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico
>> umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di
>> intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto
>> all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra
>> professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni
>> relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal
>> professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro,
>> semplice ed esaustivo.
>> Pubblica Amministrazione
>>
>> Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica
>> amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza
>> dell’attività amministrativa dando centralità al principio
>> dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
>> Attività giudiziaria
>>
>> Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito
>> esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per
>> l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la
>> ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione
>> di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la
>> decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e
>> delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
>> Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono
>> le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
>> intelligenza artificiale.
>> Cybersicurezza nazionale
>>
>> L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato
>> pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come
>> risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
>> STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
>>
>> 1. Strategia nazionale
>> Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il
>> documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato,
>> coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure
>> e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed
>> industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente
>> alle Camere.
>>
>> 2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
>> Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale,
>> disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e
>> all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire
>> l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione
>> europea in materia di AI.
>> AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano
>> l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione
>> finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale
>> conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
>>
>> 3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
>> Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei
>> lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca
>> nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
>> Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le
>> studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere
>> inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze
>> attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della
>> formazione superiore.
>>
>> 4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della
>> cybersicurezza e quantum computing
>> Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di
>> euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del
>> quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste
>> abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il
>> consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti
>> sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi
>> appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da
>> CDP Venture Capital Sgr.
>> Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
>>
>> 1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e
>> radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
>> Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di
>> servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il
>> riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di
>> contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto
>> che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato
>> dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come
>> reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o
>> segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con
>> l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con
>> tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale
>> marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico,
>> artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei
>> terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento
>> dell’AGCOM.
>>
>> 2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio
>> dell’intelligenza artificiale
>> Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina
>> specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza
>> artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri
>> materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del
>> diritto d’autore.
>> DISCIPLINA PENALE
>>
>> Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego
>> di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro
>> natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o
>> quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata
>> difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è
>> prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad
>> alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in
>> altre nazioni europee.
>> Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con
>> sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro
>> genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto
>> deriva un danno ingiusto.
>> Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali
>> l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria
>> capacità di propagazione dell’offesa.
>> Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
>>
>>     strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
>> generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale,
>> supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
>>     una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di
>> colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo,
>> dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di
>> compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza
>> artificiale;
>>     una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con
>> pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza
>> artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
>>     una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente,
>> anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
>>
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