Grazie della condivisione del testo. E' sempre irritante leggere titoloni
sui media ( "l’Italia si candida a diventare il primo Paese europeo a
legiferare sul tema AI" ADNKronos -sic!) senza trovare il testo approvato
sui siti istituzionali.

Perchè a legger il comunicato vien da pensare che siamo davvero dei
fenomeni noi in Italia, altro che AIAct: abbiamo risolto tutto.

Ed in effetti è così: con 26 articoli abbiamo dettato definizioni,
principi, strategie; disciplinato tutti i settori (sanità, lavoro,
professioni intellettuali, pubblica amministrazione, giustizia, giovani e
sport); dettato la governance e risolto i problemi di privacy e di
copyright (modificando la LdA), prevedendo anche la famosa marchiatura AI
sui contenuti generati dalle macchine; infine abbiamo dato una delega al
Governo amplissima, su tutto, con l'immancabile nuova serie di reati a
piacimento, "*per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di
sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite*". Sul punto
repressione/punizione, visto che la delega al Governo per nuovi reati era
un po' generica ("*una o più ulteriori fattispecie di reato, punite a
titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a
rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di
intelligenza artificiale*") abbiamo già approvato una aggravante per
aumentare le pene di molti delitti ed un nuovo reato in due versioni
parimenti inutili (*Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati
con sistemi di intelligenza artificiale*), giusto per non smentire la buona
prassi di riempire le italiche galere.

Un lavoro intenso, pieno di principi degni di La Palisse, in alcuni
passaggi incomprensibile, ma con una certezza ribadita più volte che ci
deve rassicurare:  *Dall’attuazione della presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle
disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

Ecco, almeno non spenderemo soldi.
CB

Il giorno mer 24 apr 2024 alle ore 14:05 Benedetto Ponti via nexa <
nexa@server-nexa.polito.it> ha scritto:

>
>
> Inviato da Outlook per Android <https://aka.ms/AAb9ysg>
> ------------------------------
> *From:* nexa <nexa-boun...@server-nexa.polito.it> on behalf of Daniela
> Tafani <daniela.taf...@unipi.it>
> *Sent:* Wednesday, April 24, 2024 1:31:40 PM
> *To:* nexa@server-nexa.polito.it <nexa@server-nexa.polito.it>
> *Subject:* [nexa] Disposizioni e delega al Governo in materia di
> intelligenza artificiale (disegno di legge)
>
> Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 78
>
> 23 Aprile 2024
>
> [...]
>
> Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
> Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione
> della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei
> regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per
> l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di
> intelligenza artificiale.
>
> Il disegno di legge individua criteri regolatori capaci di riequilibrare
> il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi
> legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego
> dannoso. Inoltre, introduce norme di principio e disposizioni di settore
> che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il
> miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione
> sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio
> fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di
> legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza
> artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo, di
> prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi
> propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su
> un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale
> (IA).
>
> Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le
> autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di
> autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per
> adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come
> l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi
> scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli
> ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda
> anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso
> illecito dei sistemi di IA.
> Principi fondamentali e promozione dell’IA nei settori produttivi
>
> Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
> intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti
> fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che
> sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione
> anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza,
> robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e
> sostenibilità. Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo
> sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell’autonomia
> e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della
> conoscibilità, della spiegabilità. Si stabilisce che l’utilizzo
> dell’intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del
> Paese e delle istituzioni. Si introduce la necessità del rispetto della
> cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di
> intelligenza artificiale. Si garantisce alle persone con disabilità il
> pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di
> discriminazione.
> L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire
> senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di
> espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e
> lealtà dell’informazione.
> In materia di sviluppo economico si promuove l’IA nei settori produttivi
> da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la
> produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale,
> nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato,
> dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità. Si prevede,
> che lo Stato e le altre pubbliche autorità indirizzino le piattaforme di
> e-procurement delle amministrazioni pubbliche.
> Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. Sono escluse
> dall’ambito di applicazione del provvedimento le attività svolte per scopi
> di sicurezza nazionale, per la cybersicurezza nazionale nonché quelle
> svolte per scopi di difesa dalle forze armate e dalle forze di polizia.
>
> DISPOSIZIONI DI SETTORE
> Sanità e disabilità
>
> 1. Accessibilità e intelligenza artificiale in ambito sanitario e di
> disabilità
> L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare
> con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle
> prestazioni sanitarie. Prioritario è il diritto dell’interessato ad essere
> informato circa l’utilizzo di tali tecnologie. Si promuove la diffusione
> dei sistemi di IA finalizzati all’inclusione, le condizioni di vita e
> l’accessibilità delle persone con disabilità. L’utilizzo dei sistemi di IA
> in ambito sanitario deve lasciare impregiudicata la spettanza della
> decisione alla professione medica.
>
> 2. Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di
> intelligenza artificiale in ambito sanitario
> I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e
> privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione
> scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per
> finalità terapeutica e farmacologica, sono dichiarati di rilevante
> interesse pubblico.
>
> 3. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di
> sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
> Si istituisce una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto
> alle finalità di cura e, in particolare, per l’assistenza territoriale.
> Lavoro
>
> 1. Disposizioni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in materia di
> lavoro
> Si applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del
> lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per
> migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico¬fisica dei
> lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la
> produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
> Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non
> discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per
> l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun
> caso essere discriminatorio.
>
> 2. Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel
> mondo del lavoro
> Si istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un
> Osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
> Per le professioni intellettuali, si stabilisce che il pensiero critico
> umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di
> intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto
> all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra
> professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni
> relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal
> professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro,
> semplice ed esaustivo.
> Pubblica Amministrazione
>
> Si regola l’utilizzo dell’IA nel settore dell’attività della pubblica
> amministrazione per garantire il buon andamento e l’efficienza
> dell’attività amministrativa dando centralità al principio
> dell’autodeterminazione e della responsabilità umana.
> Attività giudiziaria
>
> Nell’amministrazione della giustizia l’utilizzo dell’IA è consentito
> esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per
> l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la
> ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione
> di orientamenti interpretativi. È sempre riservata al magistrato la
> decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e
> delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
> Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono
> le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di
> intelligenza artificiale.
> Cybersicurezza nazionale
>
> L’ACN promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato
> pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come
> risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.
> STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
>
> 1. Strategia nazionale
> Si introduce la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, il
> documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato,
> coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure
> e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed
> industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente
> alle Camere.
>
> 2. Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale
> Si istituiscono le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale,
> disponendo l’affidamento all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e
> all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire
> l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione
> europea in materia di AI.
> AgID e ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano
> l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione
> finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale
> conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea.
>
> 3. Misure di sostegno ai giovani sull’intelligenza artificiale
> Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei
> lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca
> nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
> Nel piano didattico personalizzato (PDP) delle scuole superiori per le
> studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo potranno essere
> inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze
> attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della
> formazione superiore.
>
> 4. Investimenti nei settori di intelligenza artificiale, della
> cybersicurezza e quantum computing
> Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di
> euro, nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del
> quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste
> abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il
> consolidamento delle imprese operanti in tali settori. Tali investimenti
> sono effettuati anche mediante l’istituzione di uno o più fondi
> appositamente dedicati e mediante coinvestimenti di altri fondi gestiti da
> CDP Venture Capital Sgr.
> Tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore
>
> 1. Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e
> radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
> Si prevedono misure, nell’ambito del “Testo unico per la fornitura di
> servizi di media audiovisivi”, volte a favorire l’identificazione e il
> riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di
> contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto
> che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato
> dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come
> reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o
> segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con
> l’acronimo “IA” o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con
> tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale
> marchiatura l’opera o un programma manifestamente creativo, satirico,
> artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei
> terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento
> dell’AGCOM.
>
> 2.Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio
> dell’intelligenza artificiale
> Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina
> specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza
> artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri
> materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del
> diritto d’autore.
> DISCIPLINA PENALE
>
> Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l’impiego
> di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro
> natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o
> quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata
> difesa o aggravato le conseguenze del reato. Un’ulteriore aggravante è
> prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell’IA, prova ad
> alterare i risultati delle competizioni elettorali, come già avvenuto in
> altre nazioni europee.
> Si punisce l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con
> sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro
> genuinità, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto
> deriva un danno ingiusto.
> Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali
> l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria
> capacità di propagazione dell’offesa.
> Infine, attraverso apposita delega, il Governo è chiamato a prevedere:
>
>     strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
> generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale,
> supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
>     una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di
> colpa, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo,
> dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di
> compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza
> artificiale;
>     una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con
> pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza
> artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa;
>     una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche
> a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.
>
>
>
> https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501
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