Grazie per il feedback e soprattutto per la domanda.
Non so dire se le parole abbiano, sul piano filosofico, un peso forte o
debole ma da osservatore del fenomeno, nella prospettiva del diritto,
considero il linguaggio uno dei modi di espressione del pensiero. Per
dirla con le parole di Carlo Esposito, le parole appartengono ad una
relazione, ove la libertà è garantita «perché l’uomo possa unirsi
all’altro uomo nel pensiero…: i vivi con i vivi ed i morti con i vivi..».
Non ritengo, sia detto a evitare equivoci, che la macchina eserciti un
diritto di libertà ma, egualmente all’esercizio della libertà di
espressione dei vivi, ad essa deve corrispondere l’assunzione di doveri
e responsabilità. Non tanto in termini di qualità, veridicità e
correttezza delle informazioni sintetizzate, ma sulla base di nuovi
modelli di autorialità connessi alla creazione di ‘informazioni
sintetizzate’.
Detto altrimenti, al di là del quesito prettamente epistemologico circa
la creatività, originalità o capacità di apprendimento dei LLM, non v’è
dubbio che essi, pur non esprimendo un pensiero, producano informazioni
testuali indirizzate alle persone, che sono portate a realizzare una
similitudine tra pensiero umano e informazioni sintetizzate, sono
portate a vivere una suggestione che può incidere, con differenti
gradazioni, sulla libertà di formare i propri convincimenti interiori e
di conseguentemente agire (diritto all'informazione).
Cosa deve fare il legislatore?
Non penso debba 'impegnarsi filosoficamente' ma occorre prendere atto
che la tecnologia, cioè l'uomo, ha disunito la capacità di comprendere
dalla capacità di produrre informazioni sintetizzate, ha creato autori
senza persona, senza libertà ma che, nei fatti, simulano (fingono)
l’esercizio di quella. Abbiamo il compito, adesso, di individuare
modelli normativi per gestire le responsabilità derivanti da questi
nuovi modelli di autorialità, e superare lo scarto culturale che vede il
concetto di autorialità legato alla sola categoria persona, un individuo
che crea o origina qualcosa, come un libro, un dipinto, una musica, una
teoria o qualsiasi altra forma di espressione artistica o intellettuale.
Grazie ancora e buona giornata.
Gianluca Fasano
Il 07/05/2024 18:42, Guido Vetere ha scritto:
Wittgenstein ha notoriamente definito linguaggio come una 'cassetta
degli attrezzi' con cui si possono fare 'giochi' che vanno dalle
serissime denotazioni alle frivole 'boutade', in contesti diversi e
con gli scopi più vari.
mi rendo conto dei motivi per cui la legislazione attuale si attiene a
una visione 'robusta' dell'esercizio della parola, però oggi abbiamo a
che fare con 'intelligenze aliene' che parlano basandosi su
presupposti del tutto inediti. la legge, comprensibilmente, fatica a
inquadrarli.
personalmente, condivido l'idea che l'umano che mette in esercizio un
llm debba assumersi la responsabilità di quello che dice come se fosse
egli stesso a parlare
diversa (e tecnicamente insipiente) è l'idea che il modello
linguistico debba inerentemente garantire veridicità, correttezza,
eccetera. cosa possiamo accettare come *prova* di queste inerenti
capacità? la certificazione del processo di costruzione? suvvia ..
purtroppo mi sembra di ravvisare un orientamento di questo tipo
nell'AI Act, ma potrei sbagliare, mi smentisca chi può :-)
G.
On Tue, 7 May 2024 at 14:51, alessandro marzocchi
<alemar...@gmail.com> wrote:
A mio parere sono “”VERE”” entrambe le opinioni che operano su
piani differenti.
La parola non esiste in natura, è un flatus vocis umano.
Però … gli umani usano le parole per descrivere / indicare /
interpretare / raccontare la natura ed i “”fatti”” degli stessi
umani. I problemi cominciano quando lenta mente noi umani abbiamo
cominciato a SOSTITUIRE LA REALTA' con le nostre parole, dando
alle stesse una forza che non hanno, meglio: cominciando a dar
loro forza crescente fino ad illuderci / pretendere che abbiano
forza autonoma (autòs nomos, che si regola da sè) non dipendente
da / non collegata a la natura.
Credo Gianluca faccia riferimento alle cosiddette preleggi -
disposizioni sulla legge in generale / disposizioni preliminari al
codice civile -: all’art 12 danno per acquisito il potere di
regolare i fatti umani ed affermano un principio a mio avviso
corretto e semplice “” Nell'applicare la legge non si può ad essa
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore. “”
Mia opinione: il dibattito sull’IA è su questo punto, in sostanza
l'IA non seleziona le parole per il loro senso comune? Cioè la
macchina fa quello che l'art 12 preleggi prescrive, meglio: indica
come criterio interpretativo?
Al centro sta il confronto uomo e macchina, riaprendo domande
fondamentali, fra le quali la questione se siamo davvero non
ripetibili, questione che un tempo vedeva la sede dell’umanità nel
““cuore”” ed ora la vede in “”mente / intelligenza”” le quali
hanno origine da parola, linguaggio e quest’ultimo si basa su
significati accettati dalla maggioranza. Ricordo l’opinione
contraria di Guido e riconosco che la sua autorevolezza,
giustamente riconosciuta, mi scuso se vi faccio perder tempo.
Cordialmente.
Duccio (Alessandro Marzocchi)
Il giorno mar 7 mag 2024 alle ore 10:48
<nexa-requ...@server-nexa.polito.it> ha scritto:
Date: Tue, 7 May 2024 10:47:57 +0200
From: Guido Vetere <vetere.gu...@gmail.com>
To: Gianluca Fasano <gianluca.fas...@cnr.it>
ottimo articolo, grazie per la condivisione, consiglio a tutte
[femminile
sovraesteso] di prendersi una mezz'ora per leggerlo da cima a
fondo - vi
vedo che state facendo summarization :-))
una piccola chiosa profana:
> le associazioni di parole prodotte [dai language model]
> implicano un significato per i destinatari, un significato
fatto palese
dal senso
> comune delle parole, secondo il linguaggio naturale, che va
a influire
sulla libertà
> di formazione del pensiero; implicano un significato che va
a incidere
sulla libertà
> di raccogliere le informazioni, di informarsi, su quella che
viene
indicata come il
> profilo passivo della libertà di informazione
qui mi sembra che si assuma una posizione 'forte' (realistica) nei
confronti del linguaggio, ma c'è chi ha sostenuto posizioni
'deboli'
(nominalistiche) per le quali, per dirla con Roscellino, le
parole sono
solo 'emissioni della voce' (flatus vocis).
domanda: fino a dove il legislatore può impegnarsi
filosoficamente?
e perché, anche abbracciando il realismo, non ci soddisfa il
'disclaimer'
di OpenAI che recita (molto piccolo, ma vabbè):
"ChatGPT può commettere errori. Ti consigliamo di verificare le
informazioni importanti." ?
grazie ancora e buona giornata
G.
On Mon, 6 May 2024 at 17:18, Gianluca Fasano
<gianluca.fas...@cnr.it> wrote:
> Buon pomeriggio,
> colgo l'occasione degli ultimi scambi sui LLMs per
segnalarvi un mio
> articolo pubblicato su Dirittifondamentali.it [1], dal titolo:
> *Le ‘informazioni sintetizzate’ generate dai large language
models e le
> esigenze di tutela del diritto all’informazione*: valori
costituzionali e
> nuove regole
> Cordiali saluti.
> Gianluca
> [1]
>
http://dirittifondamentali.it/2024/02/06/le-informazioni-sintetizzate-generate-dai-large-language-models-e-le-esigenze-di-tutela-del-diritto-allinformazione-valori-costituzionali-e-nuove-regole/