> ... dall'altra si sarebbe potuto attendere il decorso dei termini della 
> diffida italiana.

Il provvedimento del Garante [1]:
- dispone [...] la misura della limitazione provvisoria, del trattamento dei 
dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano [con] ... 
effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento
...
- invita [...] /altresì/, entro 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, 
a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione 
a quanto prescritto e di fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le 
violazioni sopra evidenziate.

Il Garante non ha ovviamente "imposto" ad OpenAI di "chiudere" ChatGPT agli 
utenti italiani.
Il "trattamento", secondo l'art.4 del GDPR è: "qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 
messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione"
La "limitazione del trattamento" è: "il contrassegno dei dati personali 
conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro".
Ad OpenAI, per ottemperare a quanto disposto dal Garante, sarebbe stato 
"sufficiente" applicare questo "contrassegno".
Evidentemente non hanno intenzione di scollegare il "servizio" dai "dati 
personali".

Antonio

[1] 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832
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