> ... dall'altra si sarebbe potuto attendere il decorso dei termini della > diffida italiana.
Il provvedimento del Garante [1]: - dispone [...] la misura della limitazione provvisoria, del trattamento dei dati personali degli interessati stabiliti nel territorio italiano [con] ... effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento ... - invita [...] /altresì/, entro 20 giorni dalla data di ricezione dello stesso, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto e di fornire ogni elemento ritenuto utile a giustificare le violazioni sopra evidenziate. Il Garante non ha ovviamente "imposto" ad OpenAI di "chiudere" ChatGPT agli utenti italiani. Il "trattamento", secondo l'art.4 del GDPR è: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" La "limitazione del trattamento" è: "il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro". Ad OpenAI, per ottemperare a quanto disposto dal Garante, sarebbe stato "sufficiente" applicare questo "contrassegno". Evidentemente non hanno intenzione di scollegare il "servizio" dai "dati personali". Antonio [1] https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9870832 _______________________________________________ nexa mailing list nexa@server-nexa.polito.it https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa