Buongiorno nexiane, buongiorno Giacomo

messaggio lunghissimo, parte 1/2 :-O

380° <g...@biscuolo.net> writes:

[...]

> la segnalazione completa inviata al garante è in 31 pagine di PDF:
> https://studiolegalelisi.it/wp-content/uploads/2022/09/Segnalazione-Garante.pdf
> inviata sia al Garante privacy che ad ANAC
>
> non ho ancora letto tutto il PDF e non so se l'articolo segnalato sotto
> riproduce integralmente il documento

ovviamente no, l'articolo è solo un riassunto e... vale la pena leggere
l'intera segnalazione

...e come posso esimermi dal commentarla? :-)

le parti I, II e III della segnalazione sono un lungo pippolone
noiosissimo che **nulla** c'entra con le iniziative segnalare,
sostenendo /praticamente/ che i titolari del trattamento non possono
applicare il GDPR per **cause di forza incommensurabilmente maggiore**,
in particolare la parte III «TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO GLI
STATI UNITI A SEGUITO DELLA SENTENZA SCHREMS II: NECESSARIA CHIAREZZA
PER GLI UTILIZZATORI DEI SERVIZI FORNITI DAGLI OTT» è una contro-arringa
dell'ormai /archiviato/ processo "Scherms II" *e* uno stravolgimento
logico di quanto già detto nelle indicazioni fornite dall’EDPB
(Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021); mi pare che nemmeno
troppo velatamente questa segnalazione sta chiedendo (innanzitutto?) a
Garante Privacy di "andarci piano" con l'applicazione del GDPR e di
provvedimenti come il n. 9782890 [1]

le contestazioni ai "sedicenti attivisti" (Leva e Monitora PA) iniziano
nella parte IV.

Estratti a partire da parte IV punto 2.1 (pag 17)

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Inoltre, non viene fornita alcuna prova documentata del trasferimento di
dati personali in atto, che viene semplicemente dato per scontato.

[...] non prendono in considerazione la possibilità di salvaguardie
addizionali da parte dei Titolari, mediante l'implementazione di misure
tecniche adeguate al controllo o all’anonimizzazione dei dati
(es. proxyficazione delle richieste inoltrate a server/endpoint Google),
o – comunque – di garanzie informative che con trasparenza abbiano dato
atto nelle policy del sito web dell’eventuale e possibile trasferimento
di dati extra UE agli utenti.

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La prova documentata del trasferimento è quanto già chiaramente scritto
dal garante stesso:

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874

che tra le altre cose scrive in modo chiaro e inequivocabile: «le misure
che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non
garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati
personali degli utenti.»

Cosa c'è di poco chiaro su questo punto ai firmatari della segnalazione?
Stanno facendo polemica con il Garante stesso?!?

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In virtù sia del ricorso ai soli script/bot che hanno acquisito dati in
modo automatizzato, [...] le stesse comunicazioni e-mail e le relative
richieste non possono qualificarsi come specifiche o mirate.

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Qui sono ignorante, giuristi in lista cosa mi dite?

Se io volessi verificare che un sito che voglio visitare non utilizzi
Google Analytics (o altri strumenti analoghi ai sensi del traferimento
dati bla bla bla) lo potrei fare solo "a mano" o lo posso fare tramite
«l'implementazione di misure tecniche adeguate»?  ...oppure le «musure
tecniche adeguate» possono /invocarle/ solo i titolari del trattamento
quando vogliono a tutti i costi trasferire i dati personali dei
visitatori dei loro siti negli USA?

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i dati trattati in tali operazioni di analisi e comunicazioni
automatizzate e massive, url e dominio di siti web e indirizzi
PEC/e-mail [...] dati direttamente o indirettamente riferibili a un
interessato persona fisica.

[...] tali trattamenti non siano effettuati nell’ambito di attività a
carattere esclusivamente personale o domestico 5 e, quindi, non possano
essere sottratti all’applicazione del RGPD

[...] Gli “attivisti”, pertanto, hanno finito col porre in essere delle
azioni in evidente violazione del RGPD e, a causa dei contenuti
perentori delle comunicazioni, dei diritti e le libertà delle persone
fisiche.

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Interessante contestazione: quindi i dati raccolti per poter inviare
comunicazioni massive legittime sono dati personali trattati
illegittimamente dal gruppo Monitora PA?  La cosa invece (ovviamente)
non si applica al privato cittadino Federico Leva?

Se io mi coordino con altri privati per condurre un'azione politica nei
confronti della pubblica amministrazione (funzionari, dirigenti
scolastici) o di persone giuridiche sto configurando una organizzazione
le cui finalità sono la raccolta e il trattamento di dati personali e
quindi devo applicare il GDPR? Chi è il titilare del trattamento, nel
collettivo?

Non c'è dubbo che Monitora PA è un hack talmente hack da mettere in
crisi il sistema: sarebbe divertentissimo se alla fine **della fiera**
Monitora PA ricevesse un richiamo da parte del garante per mancato
rispetto del GDPR :-D

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L’utilizzo dei diritti come arma di disturbo di massa, come atto
ritorsivo verso chi utilizza un determinato servizio o si appoggia ad un
determinato provider, indebolisce l’autorevolezza e l’importanza del
diritto della protezione dei dati personali.

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«Diritti come arma di disturbo di massa» me lo segno, è una chicca.

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È chiaro che con ciò non si vuole affermare che i “micro” Titolari del
trattamento debbano essere esentati dagli adempimenti volti alla tutela
del dato dell’interessato né tantomeno che il Garante non applicherà
proporzionalità nell’esercizio dei propri poteri. Tuttavia, da un lato è
opportuno che tali soggetti abbiano la possibilità di accedere a
strumenti facilitati di compliance, dall’altro occorre prendere atto che
gli stessi siano nell’impossibilità di disporre di ingenti risorse da
investire in consulenti per comprendere e gestire i complessi risvolti
di azioni attivistiche, nella pratica meramente dimostrative.

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Ah quindi è copla delle "azioni attivistiche meramente dimostrative" che
i "micro" titolari sono "costretti" a investire in consulenti per
comprendere e gestire i complessi risvolti del GDPR!

Ridicoli.

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3.5 Pericoli per il mercato

Le scelte dei Titolari del trattamento che acquisiscono servizi IT
rischiano di essere fortemente compresse da fattori esterni per i quali
gli ordinari criteri di scelta di un provider vengono frustrati e
viziati da circostanze che rischiano di assumere connotati estorsivi.

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Interesante, quindi l'analisi è che il mercato IT ha connotati
**estorsivi**... e per questo /quindi/ i titolari non possono applicare
il GDPR?

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4.2 Abuso dell’esercizio di un diritto

L’esercizio di un diritto in modo anomalo per promuovere obiettivi non
conformi con lo scopo di tutela per cui tale diritto è stato sancito
esula dalla ratio della previsione del legislatore. La fattispecie
astratta di abuso si configura nel momento in cui il diritto viene
esperito non per realizzare l’interesse per cui è stato sancito
nell’ordinamento, ma il suo esercizio è piegato per rispondere a scopi
che esulano dalla ratio legis di tutela, come effettuare un’indebita
pressione su altri soggetti, finendo in tal modo per costituire talvolta
uno strumento ritorsivo o di intimidazione.

[...] Nello specifico, tali finalità e modalità presupporrebbero
evidentemente la tutela di un interessato – persona fisica – in
relazione al trattamento dei suoi dati personali o ai consensi
eventualmente espressi durante la personale navigazione in un
determinato sito web, non dalle attività effettuate da un bot o da altro
sistema automatizzato.

[...] Il TAR del Friuli, in particolare, con sentenza n.  145/2020, ha
evidenziato come, in effetti, la Legge del 1990 riconosca indubbiamente
un diritto di accesso il quale, tuttavia, non deve essere usato, in modo
abusivo, al fine di portare ad un controllo generalizzato sulla Pubblica
Amministrazione.

[...] Non si può, quindi, che concordare con il Tar del Friuli e con il
consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.d.S., Sez. III, 12 marzo
2018, n. 1578; id., Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838; id., Sez. V, 21
agosto 2017, n. 4043; id., Sez. IV, 9 novembre 2015, n. 5092) secondo il
quale il Legislatore, mediante l'accesso agli atti ex art. 22 e
ss. della l. n. 241 del 1990, non ha introdotto un'azione popolare volta
a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, ma
un’azione che deve trovare giustificazione in un interesse concreto e
attuale.

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L'intero paragrafo «Abuso dell’esercizio di un diritto» è incentrato
sulla questione che l'abuso consiste nell'utilizzo coordinato e
distribuito di uno o più sistemi automatici che verifichino se un elenco
di siti utilizzi o meno Google Analytics e strumenti analoghi.

In buona sostanza, cari cittadini potete /mugugnare/ quanto volete ma
guai a organizzarvi, tantomento usando l'informatica, per chiedere
**inesorabilmente** il riconoscimento di un vostro diritto, perché
questo è un **abuso**, sia chiaro!

Questo vale per il GDPR, per il FOIA o per qualsiasi altro vostro
diritto ad ottenere /trasparenza/ nei processi amministrativi e in come
vengono trattati i vostri dati personali, chiaro?

Lo dicono le sentenze.

[continua...]


[1] 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782890

-- 
380° (Giovanni Biscuolo public alter ego)

«Noi, incompetenti come siamo,
 non abbiamo alcun titolo per suggerire alcunché»

Disinformation flourishes because many people care deeply about injustice
but very few check the facts.  Ask me about <https://stallmansupport.org>.

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