. ASSISTENZA IRAP
ASSOAGENTI ASSOAGENTI ha predisposto, un servizio
di assistenza per TUTTI GLI AGENTI DI COMMERCIO che fornirà assistenza per
l'istruttoria e la presentazione dell'istanza di rimborso.
Rivolgendovi alle ns. sedi con la documentazione necessaria all'esame
della pratica (copie delle dichiarazioni di redditi dall'anno 2002 E 2003
e bollettini di versamento dell'Irap per i medesimi anni), i ns.
consulenti valuteranno ogni singola posizione predisponendo e depositando
ove ricorrano i presupposti del caso l'istanza di rimborso. L'IRAP ,
Imposta Regionale sulle Attività produttive è al centro
dell'attenzione da parte dei tecnici della materia tributaria. La
legittimità di tale imposta ha formato e forma, con effetti giuridici e
pratici di natura diversa a seconda della giurisdizione
interessata, oggetto di esame da parte di organi diversi della
giustizia tributaria italiana e della Corte di Giustizia dell'Unione
europea . Il dispositivo di tale decisione non è ancora noto ma dalla
stampa si apprende che la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al
rimborso dell'imposta pagata dal contribuente il quale ha documentato lo
svolgimento di un'attività priva di una struttura organizzativa
stabile, pur in presenza di beni strumentali impiegati e
di collaborazioni occasionali ottenute.
Il termine di
prescrizione per ottenere il rimborso è di 48 mesi da ciascun versamento è
importante presentare quanto prima la domanda e non attendere
ulteriormente, pena l'irrecuperabilità di parte di quanto già
indebitamente versato.
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
DI RIMBORSO E DI ESENZIONE DALL'IRAP L'art. 25 D.lgs
istitutivo dell'IRAP (richiamando l'art. 38 Dpr 602/93) prevede che il
contribuente presenti un'istanza di rimborso.
L'Ufficio a cui
indirizzare l'istanza di rimborso Inizialmente vi erano state alcune
difficoltà circa l'individuazione dell'Ufficio/Ente a cui indirizzare
l'istanza. Ecco le ultime indicazioni fornite dagli esperti anche alla
luce della recente circolare 14/E dell'Agenzia delle Entrate: Per
maggiore sicurezza, ed in previsione dei successivi sviluppi giudiziari,
si consiglia di inviare l'istanza contemporaneamente a: 1) Agenzia
delle Entrate che gestisce il tributo; 2) Regione - Ufficio Tributi.
1) i termini di presentazione dell'istanza di
rimborso L'istanza deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del
pagamento del saldo dell'imposta. Con il decorso del termine il diritto al
rimborso si prescriverà: l'eventuale istanza tardiva sarebbe respinta
dall'Ufficio e dichiarata successivamente inammissibile in caso di ricorso
all'autorità giudiziaria. 2) il contenuto dell'istanza di
rimborso L'istanza deve contenere l'esposizione degli elementi, da cui
si possa evincere in maniera il più possibile chiara e lineare la mancanza
di un'autonoma organizzazione. L'istanza può avere un duplice scopo:
1) far presente all'Amministrazione finanziaria che il soggetto
richiedente non ha le caratteristiche per essere ritenuto soggetto passivo
del tributo, e che non avendole mai avute ritiene suo diritto ottenere il
rimborso di quanto indebitamente versato negli anni; 2) richiedere
l'esenzione per il futuro dall'imposta. E' importante che l'istanza sia
redatta con attenzione in quanto le circostanze in essa esposte saranno le
stesse che dovranno essere dedotte davanti all'autorità giudiziaria
qualora (come è probabile) l'Ufficio respinga esplicitamente o
implicitamente (silenzio - rifiuto) la richiesta del
contribuente. Maggiori informazioni sull'argomento possono essere
richieste all'indirizzo [EMAIL PROTECTED]
COSA AVVIENE DOPO LA PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA ? Dopo la presentazione dell'istanza
l'Amministrazione Finanziaria può fare 3 cose: 1) non rispondere nei 90
gg. successivi alla sua ricezione. In questo caso si forma quello che la
legge chiama silenzio-rifiuto Questo vuol dire che l'Amministrazione
respinge la richiesta. 2) rispondere nel termine sopra citato
rigettando la richiesta di rimborso (rifiuto espresso); 3) accogliere
l'istanza e dichiarare di voler procedere al rimborso. Nei casi 1)
e 2 ) contro la decisione dell'amministrazione
finanziaria sarà possibile proporre ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale nel cui territorio si trova la Direzione Regionale
(o l'Uffico se attivato) delle Entrate presso cui è stata inoltrata
l'istanza. Ma anche in questi casi i tempi per l'eventuale proposizione
del ricorso sono differenti. Infatti il ricorso contro il rifiuto
espresso di rimborso formulato dall'Amministrazione e comunicato al
contribuente deve da questi essere presentato, a pena di decadenza, entro
60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Invece, in caso di
silenzio rifiuto, il ricorso può essere presentato, a partire dal 90°
giorno dalla data di ricezione dell'istanza fino allo scadere del decimo
anno successivo (termine questo in cui si prescriverà il diritto al
rimborso). |