mi chiedo se la soluzione stia in standard e tools consolidati.
penso alla piattaforma di raccolta firme europea, usata per campagne come
reclaimyourface: https://reclaimyourface.eu/

é una sorta di standard che potrebbe essere adottato? so che non ci sono
molti altri esempi, e che quella campagna ha seguito linee guida dell'edps,
é basata su https://mobile.twitter.com/fixthestatusquo ed ha ricevuto un
audit esterno.

in pratica: mi pare un problema giá risolto..

cordialitá,
Claudio


On Tue, Apr 12, 2022, 10:57 Mauro Alovisio <mauro.alovi...@gmail.com> wrote:

> Gent.mi
> segnalo
> Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie
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> <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9760813#> 
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> <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9760813#>
>
> *Referendum on line: Garante Privacy, servono più garanzie*
>
> Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso al Ministero per
> l’innovazione tecnologica il parere
> <https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9760791> sullo schema
> di dpcm che fissa le regole della piattaforma per la raccolta delle firme
> per referendum e progetti di legge.
>
> L’Autorità ritiene che siano troppi i profili critici emersi dall’esame di
> un provvedimento che incide su istituti di democrazia diretta
> costituzionalmente garantiti, quali appunto i referendum.
> Il testo sottoposto all’Autorità risulta infatti attualmente privo di
> adeguate tutele per il pieno rispetto dei diritti e delle libertà
> fondamentali dei cittadini.
>
> La piattaforma per la raccolta delle firme è una infrastruttura complessa,
> composta da un’area pubblica (che consente la consultazione delle proposte
> referendarie e delle proposte di legge popolare) e da un’area privata, a
> cui possono accedere il personale dell’ufficio centrale per il referendum
> presso la Cassazione, i promotori e i cittadini che intendono sottoscrivere
> le proposte.
>
> Secondo la Costituzione e la legge sul referendum il trattamento dei dati
> dei sottoscrittori compete ad alcuni soggetti (promotori, partiti politici,
> ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, Camera alla quale
> viene presentata la proposta di legge) ai quali l’ordinamento conferisce
> funzioni delicate e costituzionalmente garantite (raccolta dei dati
> personali dei sottoscrittori, verifica della loro iscrizione nelle liste
> elettorali, deposito delle firme autenticate etc.).
>
> Il Dpcm contempla invece l’intervento di ulteriori soggetti: il gestore
> della piattaforma, ossia una persona giuridica individuata dalla Presidenza
> del Consiglio, per ora del tutto indeterminata, e la Presidenza del
> Consiglio stessa, chiamata a realizzare la piattaforma e, seppure solo fino
> all’attivazione delle utenze dell’Ufficio centrale per il referendum,
> a inserire i dati dei cittadini che sottoscrivono il referendum e abilitare
> l’accesso dei promotori. Al gestore della piattaforma, inoltre, è demandato
> l’intero sviluppo tecnologico dell’infrastruttura, i cui profili tecnici
> saranno contenuti in un manuale operativo (redatto dallo stesso gestore),
> che non verrà sottoposto all’esame del Garante e del Ministero della
> Giustizia.
>
> Tale rinvio al manuale operativo - da predisporsi da parte di un soggetto
> non ancora identificato e senza il coinvolgimento del Garante ai fini della
> valutazione di una serie di aspetti che avrebbero dovuto essere
> disciplinati nel Dpcm - è incompatibile con la lettera e lo spirito della
> legge e non offre adeguate garanzie di protezione dei dati personali
> riguardo a profili essenziali del funzionamento della piattaforma.
>
> Giova ricordare, che i dati dei sottoscrittori di una proposta di
> referendum o di un progetto di legge rientrano nell’ambito delle
> particolari categorie di dati per i quali il Regolamento europeo prevede
> rigorose tutele a garanzia della loro riservatezza. Essi rivelano infatti,
> oltre al dato sulla partecipazione alla consultazione referendaria, le
> opinioni o la posizione politica del sottoscrittore.
>
> Il Garante, quindi, poiché lo schema di dpcm necessita di una profonda
> revisione del testo, non ha potuto esprimere parere favorevole e ha
> indicato al Ministero una dettagliata serie di condizioni e osservazioni
> alle quali attenersi, al fine di scongiurare il rischio che si verifichino
> trattamenti non conformi di dati.
>
> *Roma, 12 aprile 2022*
>
>
> Un caro saluto
>
> Mauro Alovisio
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