Ciao Stefano,

On Tue, 3 Aug 2021 09:35:51 +0200 Stefano Quintarelli wrote:
>On 03/08/21 09:24, D. Davide Lamanna wrote:
>
> > <https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15>.

> come fare a garantire tecnicamente, contemporaneamente, il diritto e
> la riserva di legge ?


Per rispondere a questa domanda frequente, è sufficiente rileggere
l'articolo 15:

```
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie
stabilite dalla legge.
```

Il primo comma riconosce due diritti assoluti delle comunicazioni
- libertà
- segretezza

Il secondo comma stabilisce che la loro limitazione può avvenire solo:
- per atto motivato dall'autorità giudiziaria
- con le garanzie stabilite dalla legge

La Legge ordinaria dunque può solo stabilire garanzie che limitino
l'azione, motivata e dunque puntuale, dell'autorità giudiziaria.

Nessun'altro al di fuori dell'autorità giudiziaria può limitarle.
E l'autorità giudiziaria può limitarle SOLO in determinate condizioni.


Dunque le garanzie che la Legge pone a tali limitazioni devono impedire
che chiunque altro possa illecitamente violare la segretezza e la
libertà di ogni forma di comunicazione.


In altri termini, in Italia, la Legge può stabilire garanzie più
stringenti di quelle già fornite dalla tecnologia, ma NON più lasse.


Ora, viviamo un mondo in cui limitare la segretezza delle comunicazioni
dei criminali è tecnicamente impossibile.

Se anche venisse vietato l'uso di software di comunicazione con
cifratura end-to-end, i criminali se li scriverebbero da zero
(e se non son capaci, qualcuno che non fa domande si trova)

Dunque la legge ordinaria non può autorizzare l'utilizzo di strumenti
che permettano tecnicamente all'autorità giudiziaria (o ad altri) di 
violare la segretezza delle comunicazioni al di fuori delle condizioni
suddette (atto motivato e puntuale) perché sarebbe:

- inefficace: riserverebbe tale segretezza ai criminali più pericolosi

- controproducente: il criminale potrebbe spiare il giudice o la vittima

- anticostituzionale: installerebbe una infrastruttura in grado di
  permettere tecnicamente la sorveglianza di massa, svuotando il diritto
  garantito dal primo comma dell'articolo 15 di qualsiasi significato.



La sintesi fra queste due esigenze è un'attività di indagine che si
possa avvalere di strumenti tecnici (come backdoors) ma solo
installandole autonomamente laddove necessarie, un po' come le
microspie di una volta.

In pratica NON potendo usare come strumento di indagine sistemi di
distribuzione (App Store) o esecuzione (Cloud) del software utilizzati
dal resto della popolazione, ma dovendo manomettere i dispositivi
personali dell'indagato uno per uno con altri mezzi.


Per spiare il camorrista sarà necessario installare sul suo specifico
cellulare certificati SSL, app modificate etc, ma senza la
collaborazione di chi quel cellulare lo costruisce o gli fornisce
aggiornamenti.


Giacomo
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