Ciao, Il Mar, 5 Aprile 2011 12:37 pm, Dott. Giovanni Bonenti ha scritto: > On Mar, Aprile 5, 2011 11:24, Dario wrote: >> Mentre si pensa a risolvere problema x sulla distro y etc., non � male >> (IMHO) domandarsi sul futuro >> del GPL.
Concordo con chi sorride all'uso del maschile. Che il mondo italiano sia ben più interessato al GPL come carburante che alla GPL come licenza, mi pare ragionevole. Attualmente i maggiori conflitti mondiali (anche armati) giocano molto su due questioni: energia e acqua. Certamente anche il tema della gestione dell'informazione è centrale, ma il software non è che una fettina... > Letto di sfuggita ma rilevo una cosa: il pericolo riguardante "il > copyright assignment" � una cosa che riguarda solo la legislazione > statunitense che permette di assegnare a terzi i diritti "morali". [...] > In Italia questo non � possibile e l'autore ha sempre diritto > alla sua quota. Che intendi per "diritto alla sua quota"? Io francamente ho sempre capito una cosa diversa, che provo a riassumere. Per il diritto italiano, l'autore conerva in ogni caso alcuni diritti, che sono inalienabili. I diritti di sfruttamento economico, però, non sono tra questi e sono anzi tra quelli più tipicamente ceduti e forse quelli più assimilabili al concetto di copyright. Quindi, in Italia, se un autore cede tutti i diritti (cedibili) a un editore, questo può tranquillamente chiudere e vendere l'opera. Se poi i diritti sono stati ceduti in esclusiva, neppure l'autore può legalmente diffondere la stessa opera senza il consenso dell'editore. Tra i diritti non cedibili (inalienabili), che restano in ogni caso all'autore (anche se firmasse un contratto con cui li cede, tale contratto sarebbe comunque nullo), c'è, ad esempio, il diritto a opporsi alla diffusione della propia opera. Uno potrebbe quindi pensare, io cedo i diritti sul mio software a Tizio, se poi questo sceglie una licenza d'uso che non mi piace, mi oppongo alla diffusione della mia parte. È fattibile, un tribunale italiano darebbe ragione all'autore, però... c'è un però. Il punto è che se Tizio ha ricevuto i diritti di sfruttamento e può provare che la non diffusione del software gli causa un danno economico, può far causa all'autore per essere risarcito e... lo stesso tribunale di prima gli darebbe ragione. La sentenza direbbe circa: su richiesta dell'autore l'opera non potrà essere diffusa, ma poiché questo provoca un danno economico a Tizio, cui l'autore ha in precedenza ceduto i diritti di sfruttamento, l'autore dovrà risarcire Tizio. Quindi non so se la legilazione italiana tutela di più o di meno il software libero rispetto a quella anglosassone... Ciau, Marco Bodrato -- http://bodrato.it/papers/ -- Per REVOCARE l'iscrizione alla lista, inviare un email a [email protected] con oggetto "unsubscribe". Per problemi inviare un email in INGLESE a [email protected] To UNSUBSCRIBE, email to [email protected] with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [email protected] Archive: http://lists.debian.org/[email protected]

